Culpa in vigilando- Famiglia & Scuola!di F.Antico

Culpa in vigilando” genitori e scuola.



– I genitori e la culpa in vigilando!

L’ assenza di vigilanza adeguata al minore e il mancato accomodamento di comportamenti inadeguati, si definisce – culpa in vigilando – Essa non è soltanto un dovere della scuola ma
anche della famiglia, che si deve assumere la responsabilità delle azioni illecite commesse dal figlio minorenne.
Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale, ma il padre e la madre, oppure il tutore che sono responsabili del danno cagionato. I genitori sono esenti da ogni responsabilità se possono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, altrimenti sono oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.



Il personale scolastico e la culpa in vigilando!

Nell’affrontare il tema della responsabilità civile e patrimoniale,rientra anche il personale scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni , questo scritto vuole essere un contributo finalizzato ad offrire alcuni elementi di chiarezza giuridica e ad evidenziare alcuni punti “critici” che costituiscono ancora “zone d’ombra” a causa di persistenti contrasti interpretativi da parte della giurisprudenza.


-Cenni legislativi !!!

L’art 10 del testo unico stabilisce che il Consiglio di circolo o
d’ istituto delibera sull’adozione del regolamento interno, ” la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima “.
Dunque, gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi, del fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza( esistono molteplici interpretazioni giurisprudenziali).

-Esenzione della culpa in vigilando !!!

La presunzione di colpa del personale può essere superata soltanto quando si può dimostrare di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito dell’evento.
Dal punto di vista penalistico l’insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, anche se, nell’ipotesi di responsabilità per culpa in vigilando lo stesso non risponde più personalmente verso terzi, ma risponde direttamente l’Amministrazione sulla quale grava la responsabilità civile delle azioni risarcitorie, eccetto rivalsa dello Stato nei confronti dell’insegnante, per dolo o colpa grave.
La responsabilità di vigilanza è percorsa entro due “confini”:
Tempo entro il quale si svolgono le attività didattiche, di refezione, ricreative e di fruizione dei servizi;
Spazio di limitazione territoriale, che rimanda all’edificio scolastico, compresi gli spazi esterni, ma di pertinenza della scuola.
La culpa in vigilando deriva da un atto omissivo da parte del docente che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell’evento, inversamente proporzionale a quello di inevitabilità.

Custodire l’altro è anzitutto vigilare sul proprio cuore.
(Papa Francesco)

Felice Antico

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